La Corte Europea, con la decisione resa lo scorso 24 marzo nelle cause C 870/19 e C 871/19, ha chiarito che l’autotrasportatore che non è in grado di esibire i fogli di registrazione del cronotachigrafo, anche se riferiti a più giorni, commette un’unica infrazione.
Si rammenta come in merito ai cronotachigrafi, in caso di controllo, occorra non solo esibire il foglio di registrazione relativo alla giornata in corso ma anche quello delle 28 giornate precedenti.
La normativa comunitaria, difatti, prevede espressamente che la memoria della carta del conducente deve essere in grado di conservare i dati relativi all’attività svolta dallo stesso per il suddetto periodo di 4 settimane. Sul punto vale la pena svolgere una breve ricognizione del quadro normativo europeo relativo alla conservazione dei dati.
Innanzitutto, in ossequio all’art. 10 comma 5a del Reg. CE 561/2006, le imprese di trasporto che utilizzano veicoli dotati di apparecchi di controllo in conformità al predetto Reg. CEE n. 3821/85, quali per l’appunto i cronotachigrafi, sono tenuti a garantire che tutti i dati trasferiti tanto dall’unità di bordo quanto dalla carta del conducente siano conservati per un periodo di almeno 12 mesi successivamente alla registrazione. Tuttavia, l’articolo 15, paragrafo 7, lettera a), del Reg. CEE n. 3821/85 prevede espressamente che il conducente del veicolo debba conservare i fogli di registrazione relativi al giorno stesso ed ai 28 giorni precedenti (per un totale di 29 giorni).
Pertanto, mentre le aziende sono comunque tenute a garantire la conservazione dei dati per almeno 1 anno, i conducenti devono essere in grado di presentare, su richiesta dell’autorità, i fogli di registrazione del giorno in corso e quelli utilizzati nei 28 giorni precedenti. L’orientamento maggioritario, condiviso dagli organi di polizia stradale, riteneva che la mancanza di tutti o parti di tali fogli costituisse un’infrazione unica e istantanea consistente nell’impossibilità, per il conducente interessato, di presentare al momento del controllo i fogli prescritti dalla normativa e che pertanto detta infrazione non potesse che dar luogo a una sola sanzione.
Da questa importante pronuncia, scaturisce il principio per cui anche nel caso in cui si fosse provveduto a comminare “tante sanzioni quanti erano i fogli di cui si era omessa l’esibizione”, si sarebbe trattato in ogni caso di un’infrazione unica. Ne consegue, quindi, che l’entità dell’inadempimento debba essere considerato ai soli fini della determinazione dell’importo della sanzione che, si rammenta, prevede un minimo di 52 euro ed un massimo di 102 euro.
In conclusione, la Corte Europea ha chiarito, senza lasciar spazio a dubbi interpretativi, che in caso di mancata presentazione da parte del conducente di un veicolo adibito al trasporto su strada, sottoposto a un controllo, dei fogli di registrazione dell’apparecchio di controllo relativi a vari giorni di attività nel corso del periodo comprendente la giornata del controllo e i 28 giorni precedenti, le autorità competenti dello Stato membro del luogo del controllo sono tenute a constatare un’infrazione unica in capo a tale conducente e, dunque, ad elevare un’unica sanzione, indipendentemente dal numero di fogli eventualmente mancanti.