La crescente attenzione verso le tematiche ambientali ha portato, nell’ambito del pacchetto di misure varate a livello europeo in materia di economia circolare, all’emanazione nel corso del 2018 delle direttive europee n. 851 sui rifiuti e n. 852 relativa agli imballaggi ed ai rifiuti di imballaggio.
Tali atti normativi, modificativi della precedente direttiva quadro sui rifiuti (2008/98/CE) e della direttiva in materia di rifiuti di imballaggio (1994/62/CE), sono stati recepiti nella legislazione nazionale decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116.
Tale decreto, che troverà applicazione dopo una serie di proroghe a far data dal 01.01.2023, provvede a modificare e integrare la disciplina vigente recata dalla parte IV del Codice dell’ambiente (D. lgs n. 152/2006), rendendo applicativo e obbligatorio l’apposizione della c.d. etichettatura ambientale stabilendo, in particolare che “per facilitare la raccolta, il reimpiego e il recupero incluso il riciclaggio, l’imballaggio deve indicare, ai fini della sua identificazione e classificazione da parte dell’industria interessata, la natura del materiale o dei materiale di imballaggio utilizzato/i”.
Il D. Lgs. n.116/2020, difatti, prevede all’art. 219 comma 5 che tutti gli imballaggi siano: “opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi. I produttori hanno, altresì, l’obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell’imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione”.
L’obbligo, che ricade espressamente in capo ai produttori, riguarda tutti gli imballaggi immessi al consumo in Italia (escludendo di fatto quelli destinati all’export) sia primari, secondari, che terziari, ai quali vanno apposti i codici di identificazione del materiale sulla base delle norme UNI e della citata decisione della Commissione Europea del 1997 che ha istituito un sistema di identificazione per i materiali di imballaggio.
La finalità di tale previsione appare essere duplice: da un lato quella di facilitare ed efficientare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi stessi, dall’altro fornire una corretta informazione ai consumatori finali (che fruiscono dei prodotti preconfezionati anche e soprattutto nel settore food & beverage).
Dall’analisi del testo di legge emerge, inoltre, come i contenuti da riportare sull’etichettatura ambientale degli imballaggi si distinguano a seconda della destinazione d’uso degli stessi.
Se l’imballaggio è destinato al consumatore finale (B2C), i contenuti obbligatori previsti riguardano sia la codifica alfanumerica identificativa del materiale come da Decisione 129/97/CE, sia le informazioni per supportare il consumatore finale alla corretta raccolta differenziata dell’imballaggio.
Se, invece, gli imballaggi sono destinati ai canali B2B, i contenuti previsti per obbligo riguardano unicamente la codifica alfanumerica identificativa del materiale come da Decisione 129/97/CE, mentre hanno carattere di volontarietà ulteriori informazioni aggiuntive sulla raccolta.