L’associazione temporanea di imprese è una forma di un’aggregazione tra imprese che, senza necessità di instaurare un vincolo societario duraturo, collaborano al fine di realizzare insieme una commessa lavorativa, cogliere opportunità d’affari o ad esempio partecipare alla procedura di affidamento di uno specifico contratto pubblico con presentazione di un’unica offerta (ex art.3 co. 20 Codice dei contratti pubblici). Certamente uno dei profili più interessanti, ed anche dibattuti, in tema di Associazione Temporanea d’Imprese è quello relativo alla fiscalità di tale soggetto giuridico. In materia il principio generale vigente è quello per cui, in riferimento al soggetto passivo di imposta, si conferma che con l’associazione temporanea non nasce un nuovo soggetto fiscale, tranne il caso in cui si ravvisi la presenza di una società di fatto, in particolare se oggetto dell’appalto è un’opera indivisibile, non frazionabile in parti distinte, autonomamente eseguibili da ciascuna delle imprese associate, (R.M. n. 9/782/1983). Per quanto attiene specificatamente al regime fiscale ed ai pagamenti i riferimenti normativi sono l’art. 37 co. 17 del D.Lgs. 163/2006, e l’art. 95 c. 7 del DPR 554/1999, secondo cui “Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali”, principio di diritto ribadito anche dall’Agenzia delle Entrate con parere n.17 del 17/12/2018. Il legislatore ha dunque affermato che il rapporto associativo di un’A.T.I. non determina l’origine di nuove posizioni in merito ad obblighi e adempimenti sul piano fiscale e previdenziale, che per i rapporti fiscali nascenti dal contratto di appalto ogni impresa associata intrattiene in proprio rapporti con la stazione appaltante (e potrà ove concesso stipulare contratti di subappalto), e che ciascun associato non potrà emettere fattura per la parte di lavoro eseguita nei confronti della capogruppo ma del soggetto committente (in caso contrario, cioè mediante fatturazione pro quota dall’associato alla capogruppo e da questi, per il tutto, al soggetto committente, si presupporrebbe un rapporto di subappalto e non quello associativo). A conclusione del breve quadro sintetico esposto, relativamente ai pagamenti, secondo quanto chiarito dalla Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate, n. 172/E del 2007, a livello di fatturazione si avrà un diverso comportamento in base all’unicità o meno della prestazione. Pertanto, se l’opera è scindibile l’ATI non avrà soggettività fiscale ed avremo le seguenti casistiche:

  • a) se i lavori edili sono affidati in appalto ad un’ATI, le imprese associate fatturano al committente in base alle ordinarie modalità di applicazione dell’Iva;
  • b) se i lavori edili sono affidati in subappalto ad un’ATI, le imprese associate devono fatturare all’appaltatore principale con il meccanismo del regime del reverse charge.
Se, invece, l’opera è inscindibile l’ATI avrà soggettività fiscale e, sulla base della Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 246/E del 2008, gli obblighi di fatturazione saranno posti in capo alla capogruppo, mentre le singole imprese associate saranno autonomi soggetti di diritto. Quindi, la capogruppo dovrà procedere alla contabilità dell’opera appaltata, fornire alle singole imprese i prospetti relativi alle opere prestate nonché rilevare i dati presso le singole associate per la determinazione degli stati di avanzamento lavori che saranno pagati dalla committente. D’altra parte, invece, le singole associate dovranno: consegnare alla capogruppo i dati per la determinazione dello stato avanzamento lavori, emettere le fatture e riceverne direttamente dalla emittente (o dalla capogruppo) il pagamento.