Il D.L. n.104/20 ha previsto la proroga del blocco dei licenziamenti, sia collettivi che individuali, per giustificato motivo oggettivo correlandolo all’utilizzo degli ammortizzatori sociali. Il blocco opera dunque per tutte le imprese che hanno utilizzato la cassa integrazione con causale Covid-19, fino al termine del periodo di utilizzo degli ammortizzatori sociali stessi. Tale previsione, invece, non opera in caso di:

  • 1. cessazione definitiva dell’attività dell’impresa
  • 2. esodo pensione, ossia accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni più rappresentative, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo
  • 3. fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa.