Il D.L. Rilancio (art. 28) riconosce ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno subito nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente, un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione versato.
La misura è applicabile per locazione di immobili da uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.
Il credito spetta ai soggetti con ricavi o compensi non superiori a € 5 milioni nel periodo d’imposta precedente a quello di entrata in vigore del decreto (2019).
Per le Strutture alberghiere e agrituristiche tale credito d’imposta spetta indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente.