In materia di ecobonus e superbonus l’Agenzia dell’Entrate, con la risposta ad interpello n. 254/2021 resa lo scorso 15 aprile, ha chiarito l’eventuale corrispettivo liquidato al general contractor per attività di mero coordinamento svolta e per lo sconto in fattura applicato è escluso dall’agevolazione di cui all’art.119 del c.d. Decreto Rilancio, trattandosi di “costi non direttamente imputabili alla realizzazione dell’intervento”. L’Agenzia delle Entrate ha altresì chiarito che rientrano nelle agevolazioni del c.d. “Superbonus” tutti i servizi professionali necessari per lo svolgimento e l’esecuzione delle relative pratiche amministrative e fiscali. Tali spese professionali, ovviamente, possono essere sostenute dal general contractor e poi riaddebitate al Committente, pertanto, ben possono essere inserite in fattura e regolarmente detratte. In sintesi: se da un lato viene escluso che l’attività di coordinamento del contraente generale possa rientrare nella nota agevolazione, dall’altro viene precisato che vi rientrano invece tutti i costi direttamente imputabili alla realizzazione dell’intervento e dunque, a titolo esemplificativo, l’attività di coordinamento in materia di sicurezza, la redazione A.p.e., la direzione lavori, i compensi per la contabilità dell’opera, le asseverazioni di conformità tecnica nonché di congruità dei prezzi. Ne consegue che il Committente/contribuente potrà accedere al “superbonus” ed esercitare l’opzione dello sconto in fattura da parte del general contractor in relazione ai costi che l’impresa, quale “fornitore unico”, avrà fatturato per i servizi professionali resi e per le pratiche svolte. Appare chiaro come tale interpretazione vada nella prospettiva del riconoscimento del ruolo negoziale del general contractor quale soggetto deputato alla regia dell’opera, ed al ruolo di unico intermediario con risoluzione di una più problematica gestione sia normativa che fiscale, con una pluralità di diversi soggetti. Alla luce di quanto esposto è evidente che in questo modo si consenta al general contractor, in virtù di mandato senza rappresentanza, il pagamento di tutte le spese necessarie alla realizzazione dell’intervento con un successivo riaddebito al committente, senza ricarico, con indicazione in fattura del riferimento al professionista che ha effettuato la prestazione.