Il c.d. Decreto Antifrode, Decreto Legge n. 157/ 2021, ha previsto nuovi adempimenti connessi alla fruizione dei bonus fiscali di cui all’art.121 del D.L. n.34/2020 nella prospettiva di operare controlli sull’accesso e l’utilizzo degli stessi. La maggiore novità introdotta riguarda la necessarietà della richiesta del visto di conformità sulla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al superbonus, anche nel in caso in cui il contribuente utilizzi il bonus nella dichiarazione dei redditi. Viene stabilito come, per gli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico (superbonus oppure ordinari), occorrano l’asseverazione del rispetto dei requisiti minimi; il visto di conformità ed infine l’asseverazione di congruità delle spese. I tecnici abilitati al rilascio delle asseverazioni dovranno, dunque, anche verificare la congruità delle spese sostenute, tenendo conto sia dei prezzari individuati all’allegato “A” del D.M. del 6 agosto 2020, sia dei valori massimi relativi a ciascuna categoria di beni, identificati mediante apposito decreto del Ministro della transizione ecologica, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione del decreto controlli. Il professionista che rilascia il visto dovrà, inoltre, verificare che le asseverazioni dei tecnici abilitati siano corredate da una verifica delle spese sostenute. Nel decreto in oggetto il legislatore individua anche c.d. “profili di rischio”, la cui sussistenza può comportare la sospensione dell’utilizzo del credito spettante. A tal proposito sviene stabilito che entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione l’Agenzia delle Entrate possa sospendere, per un massimo di 30 giorni, gli effetti della stessa. I controlli riguarderanno: la coerenza e la regolarità dei dati indicati all’interno delle comunicazioni confrontati con i dati in possesso da parte dell’Agenzia stessa; i dati riguardanti i crediti oggetto di cessioni ed i soggetti che risultano coinvolti nell’operazione di cessione ed infine le analoghe cessioni effettuate in precedenza. Ove dai controlli risultassero confermati i profili di rischio, la comunicazione risulterà come non effettuata e l’esito negativo verrà comunicato al soggetto che l’ha trasmessa. Se, invece, l’operazione non presentasse criticità e rischi, l’iter proseguirebbe con l’effettivo invio della comunicazione e la conseguente spettanza del credito.
I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
A seguito dell’entrata in vigore il 12 novembre scorso del c.d. Decreto Antifrodi, l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 16/E del 29 novembre 2021 ha fornito indicazioni e chiarimenti a contribuenti ed operatori sui nuovi obblighi relativi al visto di conformità (che attesta il diritto al beneficio) ed all’asseverazione (che attesta la congruità delle spese), sia per il Superbonus sia per gli altri bonus edilizi. In tale documento viene specificato come le novità si applichino alle fatture emesse, ed ai relativi pagamenti intervenuti, a decorrere dall’entrata in vigore del decreto stesso, sia per le persone fisiche e gli enti non commerciali (a cui si applica il criterio di cassa), sia per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali (a cui si applica il criterio di competenza). Si prevede, quale eccezione, che il visto di conformità rimanga non obbligatorio nel caso in cui il contribuente invii in autonomia la dichiarazione precompilata predisposta dall’Agenzia (modello 730 o modello Redditi), oppure invii la dichiarazione tramite il sostituto d’imposta o, ancora, se sussista già un visto di conformità sull’intera dichiarazione. Rimangono escluse dalla nuova disciplina le comunicazioni delle opzioni inviate entro l’11 novembre 2021 per le quali l’Agenzia abbia già rilasciato regolare ricevuta di accoglimento. Infine si evidenzia come, a tutela del legittimo affidamento dei contribuenti, alcun nuovo o ulteriore obbligo sarà posto in capo ai soggetti che abbiano pagato le fatture emesse dai fornitori, esercitato l’opzione per la cessione stipulando i relativi contratti con il cessionario, oppure applicato lo sconto in fattura mediante l’annotazione nel documento di spesa precedentemente alla data del 12 novembre.